Protocollo n. 1Parte PRIMA

Art. 4

In vigore dal 17 dic 1994
Il testo dell', paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di amministrazione è composto di 26 amministratori e di 13 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 5 anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania, - tre amministratori designati dalla Repubblica francese, tre amministratori designati dalla Repubblica italiana, - tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, - due amministratori designati dal Regno di Spagna, - un amministratore designato dal Regno del Belgio, - un amministratore designato dal Regno di Danimarca, - un amministratore designato dalla Repubblica ellenica, - un amministratore designato dall'Irlanda, - un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo, - un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi, - un amministratore designato dal Regno di Norvegia, - un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria, - un amministratore designato dalla Repubblica portoghese, - un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia, - un amministratore designato dal Regno di Svezia, - un amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania, - due sostituti designati dalla Repubblica francese, due sostituti designati dalla Repubblica italiana, - due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese, - un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux, - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda, - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia, - un sostituto designato dalla Commissione."
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo