Protocollo n. 1›Parte PRIMA
Art. 4
In vigore dal 17 dic 1994
Il testo dell', paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di amministrazione è composto di 26 amministratori e di 13 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di 5 anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
- tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania, - tre amministratori designati dalla Repubblica francese, tre amministratori designati dalla Repubblica italiana,
- tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- due amministratori designati dal Regno di Spagna,
- un amministratore designato dal Regno del Belgio,
- un amministratore designato dal Regno di Danimarca,
- un amministratore designato dalla Repubblica ellenica,
- un amministratore designato dall'Irlanda,
- un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo,
- un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi,
- un amministratore designato dal Regno di Norvegia,
- un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria,
- un amministratore designato dalla Repubblica portoghese,
- un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia,
- un amministratore designato dal Regno di Svezia,
- un amministratore designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
- due sostituti designati dalla Repubblica francese, due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
- un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda,
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
- un sostituto designato dalla Commissione."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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