Protocollo n. 1Parte SECONDA

Art. 7

In vigore dal 17 dic 1994
I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell', paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste: Svezia 3,51736111%, Austria 2,63194444%, Norvegia 1,60937500%, Finlandia 1,51215278%.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo