Protocollo n. 1›Parte SECONDA
Art. 7
187 / 235In vigore dal 17 dic 1994
I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell', paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:
Svezia 3,51736111%,
Austria 2,63194444%,
Norvegia 1,60937500%,
Finlandia 1,51215278%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-7