Art. 7
Protocollo n. 1Parte SECONDA

Art. 7

187 / 235
In vigore dal 17 dic 1994
I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell', paragrafo 1, al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste: Svezia 3,51736111%, Austria 2,63194444%, Norvegia 1,60937500%, Finlandia 1,51215278%.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-pn-7