Accordo
Art. 30
In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti rafforzeranno la loro collaborazione in materia giuridica. Esse esamineranno in particolare la possibilità di aderire a convenzioni multilaterali alle quali aderisca una delle Parti firmataria in ambito regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-30