Accordo

Art. 27

In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti sono concordi sull'importanza di promuovere programmi di cooperazione in materia tecnica e scientifica, anche in coordinamento con iniziative di collaborazione regionale che verranno stabilite dalla Comunità Europea. In tal senso, l'Italia appoggerà le proposte di inserimento di progetti di enti e di imprese messicane nei programmi di tecnologia di punta.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991. — Testo vigente | Portale Normativo