Accordo

Art. 23

In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale al fine di favorire la cooperazione economica finanziaria e industriale. Esse riconoscono parimenti che lo scambio di informazioni sulle rispettive pratiche e legislazioni, nel rispetto degli accordi internazionali in materia, sarà oggetto di un negoziato che sarà avviato nel più breve tempo possibile.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-23

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