Accordo
Art. 19
In vigore dal 27 mar 1994
Entrambe le Parti concordano nel conferire impulso ai legami tra organizzazioni imprenditoriali di entrambi i Paesi ed agli accordi che si stabiliscano tra di esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-19