Accordo
Art. 16
In vigore dal 27 mar 1994
Mediante priorità stabilite di comune accordo, le Parti si impegneranno ad identificare e finanziare progetti produttivi, incentrati sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, sia tramite la creazione dl imprese miste che attraverso altre forme di investimento.
Ai fini della concessione dei crediti le Parti si impegnano a conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgono di cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di Paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-16