Accordo
Art. 12
In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere la costituzione di imprese miste di commercio estero, che contribuiscano ad incrementare l'interscambio bilaterale. Pertanto, con l'obiettivo di avviare progetti comuni, esse si impegnano, attraverso il meccanismo di consultazione di cui all', a scambiarsi esperienze sui rispettivi programmi promozionali e sul funzionamento dei consorzi di esportazione che operano in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-12