Accordo
Art. 8
In vigore dal 27 mar 1994
Al fine di facilitare la costituzione di imprese miste, e considerati gli obiettivi di cooperazione economica, le Parti hanno concordato di stipulare un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. Esso pur conservando validità giuridica autonoma, costituirà parte integrante del presente Accordo Quadro. Le Parti inoltre faciliteranno lo scambio di informazioni in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-8