Accordo

Art. 6

In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni economiche bilaterali, soprattutto in materia di investimenti, commercio, trasferimento di tecnologie e finanziamenti. Particolare attenzione verrà dedicata ai seguenti settori della cooperazione economica: industria, agricoltura, pesca, energia, turismo, trasporti, telecomunicazioni e informatica, industria mineraria e servizi. Verrà approfondita la cooperazione nel settore industriale, ponendo inizialmente enfasi sui seguenti campi, senza peraltro ulteriori esclusioni: siderurgia, metalmeccanica e macchinari per l'automazione dei processi produttivi, automobili e parti di ricambio petrolchimica,legname e mobili, marmo, abbigliamento e tessili, pellami, calzature e accessori, agroalimentare e ceramica.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-6

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