Accordo
Art. 2
In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti concordano di costituire la Commissione binazionale Italia-Messico. Essa sarà l'organo ed il foro negoziale ove verranno definite le linee generali e le azioni specifiche di collaborazione bilaterale, specificatamente nei settori stabiliti all'. La Commissione avrà, fra le altre, le seguenti funzioni:
- identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco;
- coordinare e supervisionare l'attività delle sottocommissioni che verranno istituite sulla base del presente Accordo e dei Protocolli che si alleghino;
- sorvegliare e valutare l'applicazione generale del presente Accordo Quadro.
La commissione binazionale sarà coordinata per la parte italiana dal Ministero degli Affari Esteri e, per la parte messicana dalla Segreteria delle Relazioni Estere e si riunirà almeno una volta all'anno in date e luoghi concordati per via diplomatica.
La predetta Commissione sarà presieduta alternativamente da un alto funzionario degli indicati Dicasteri dei due Paesi e sarà formata da rappresentanti dei Dicasteri competenti, come il Ministero del Commercio con l'Estero e del Tesoro, da parte italiana, e delle Segreterie del Commercio e dello Sviluppo Industriale, e delle Finanze e Credito Pubblico, da parte messicana, oltre ad altre istituzioni competenti.
Faranno inoltre parte di tale Commissione gli Ambasciatori di entrambi i Paesi accreditati presso i rispettivi Governi.
Storico versioni
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