Accordo
Art. 1
In vigore dal 27 mar 1994
ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI MESSICANI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, in seguito denominati "le Parti",
- manifestando il proprio desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Paesi;
- riconoscendo la coincidenza di interessi esistente tra le due Nazioni, e la loro stretta adesione ai principi di autodeterminazione dei popoli, di non intervento, di soluzione pacifica delle controversie, di non uso della forza nelle relazioni internazionali, di uguaglianza giuridica degli Stati e di cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;
- tenendo in considerazione i differenti livelli di sviluppo esistenti tra Italia e Messico;
- esprimendo la propria ferma intenzione di consolidare tali relazioni imprimendo loro un impulso decisivo, partendo da una nuova dimensione della cooperazione, attraverso progetti specifici nei settori di interesse comune;
- nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisce alla stabilità politica e sociale, a rafforzare le istituzioni democratiche e a conseguire un più alto tenore di vita;
- riconoscendo che la collaborazione imprenditoriale, la formazione di imprese miste, e lo sviluppo dei flussi commerciali e degli investimenti, rappresentano un fattore vitale per il consolidamento di detta crescita;
- tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni tra il Messico e la Comunità Europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione tra i due Paesi;
- tenendo conto del processo di riforma, di modernizzazione economica e dei programmi avviati dal Governo messicano per combattere la povertà estrema;
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnico-scientifico, culturale e giuridico attraverso le modalità stabilite nel presente Accordo Quadro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-1