Accordo

Art. 5

In vigore dal 27 mar 1994
Ai fini di una cooperazione politica, le Parti decidono di svolgere le seguenti attività: - incontri fra Capi di Stato e di Governo allo scopo di rafforzare il dialogo tra i due Paesi; - consultazioni politiche ad alto livello, al fine di armonizzare le posizioni di entrambi i Paesi in materia di difesa e di promozione dei loro legittimi interessi; - riunioni di funzionari dei rispettivi Dicasteri degli Esteri, sia nell'ambito dei meccanismi bilaterali che dei fori multilaterali; - analisi dei principali problemi bilaterali e internazionali di interesse reciproco, con particolare riferimento, fra gli altri temi, al dialogo politico tra la Comunità Europea e l'America Latina, conformemente alle disposizioni stabilite nella "Dichiarazione di Roma" del 20 dicembre 1990; - ricerca di soluzioni negoziate e durevoli per i conflitti regionali che interessano entrambe le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-5

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