Accordo
Art. 7
In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria è uno dei principali strumenti nel campo delle relazioni economiche bilaterali.
E per tale ragione promuoveranno, nei rispettivi ambiti giuridici, la cooperazione tra istituzioni ed autorità finanziarie, attraverso le seguenti modalità:
- la parte italiana esaminerà la possibilità di porre in essere appropriati strumenti finanziari per favorire lo sviluppo della collaborazione fra i due Paesi, oltre all'esportazione di beni e servizi italiani;
- la parte italiana segnalerà agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per la parte messicana, per i quali sarà richiesto il sostegno statale all'esportazione;
- le parti si impegnano a prestare particolare attenzione all'erogazione di crediti a favore di quei progetti che beneficiano di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi Terzi;
- le Parti effettueranno scambi di esperti per fornire assistenza tecnica su aspetti particolari attinenti a quanto indicato;
- le Parti effettueranno scambi di informazioni statistico- metodologiche e finanziarie, nonché di esperienze nei settori di interesse reciproco, anche attraverso seminari, conferenze e gruppi di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-7