Accordo

Art. 11

In vigore dal 27 mar 1994
Nel quadro del meccanismo di consultazione di cui all', le Parti concordano di procedere allo scambio periodico di statistiche economiche. Le Autorità competenti si scambieranno inoltre, con la necessaria regolarità, le informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991. — Testo vigente | Portale Normativo