Accordo
Art. 11
In vigore dal 27 mar 1994
Nel quadro del meccanismo di consultazione di cui all', le Parti concordano di procedere allo scambio periodico di statistiche economiche.
Le Autorità competenti si scambieranno inoltre, con la necessaria regolarità, le informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-11