Accordo

Art. 15

In vigore dal 27 mar 1994
Al fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe le Parti promuoveranno la creazione di imprese messicane con partecipazione di capitale italiano, che contemplino un adeguato apporto tecnologico da parte del socio italiano. Per tale scopo, la Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale del Messico metterà periodicamente a disposizione del Governo Italiano un elenco di imprese messicane interessate ad effettuare investimenti congiunti con imprese italiane e di progetti che possano essere presi in considerazione dagli investitori italiani. La parte italiana esaminerà la possibilità di promuovere investimenti in Messico utilizzando i meccanismi previsti dalla normativa italiana.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991. — Testo vigente | Portale Normativo