Accordo
Art. 18
In vigore dal 27 mar 1994
Entrambe le Parti, in linea con gli obiettivi della loro politica industriale e tecnologica, si impegnano a promuovere la cooperazione nell'indicato settore. Fra i vari aspetti, tale cooperazione sarà diretta a fornire slancio a progetti congiunti di sviluppo tecnologico, alla promozione del trasferimento di tecnologie, all'interscambio di informazioni in materia di tecnologia e alla promozione di progetti di investimenti congiunti contenenti nuove tecnologie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-18