Accordo

Art. 21

In vigore dal 27 mar 1994
L'Italia, nel rispetto degli obiettivi comunitari esistenti in materia di normalizzazione e certificazione, si impegna a promuovere con la controparte messicana contatti opportuni per armonizzare le rispettive normative tecniche. Al tempo stesso le Parti esamineranno le procedure per il mutuo riconoscimento dei laboratori di prova e dei sistemi di certificazione.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991. — Testo vigente | Portale Normativo