Accordo
Art. 25
In vigore dal 27 mar 1994
Per lo sviluppo della cooperazione tecnica e scientifica, le Parti concordano di dedicare particolare attenzione alle tecnologie innovative destinate ai settori tradizionali e, fra gli altri, ai seguenti: biotecnologie, ambiente, acqua e risorse idriche, medicina e sanità, microelettrica, telecomunicazioni e informatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-25