Accordo
Art. 26
In vigore dal 27 mar 1994
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati, le Parti elaboreranno accordi specifici che integreranno l'accordo base di cooperazione tecnica sottoscritto il 28 marzo 1981, con l'obiettivo di favorire e stimolare:
- la formazione di risorse umane a vari livelli;
- la realizzazione di progetti congiunti;
- l'interscambio di informazioni scientifiche, attraverso la realizzazione di seminari, simposi, congressi e riunioni di lavoro fra centri di studi medi e avanzati, centri di ricerca scientifica e organismi e imprese pubbliche o private.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-26