Accordo
Art. 31
In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la tossicodipendenza in tutte le sue fasi:
- produzione, offerta, consumo, domanda e traffico illecito;
- prevenzione della tossicodipendenza;
- cura e recupero dei tossicodipendenti.
Tale collaborazione sarà fondata sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, sugli accordi bilaterali specifici che le Parti riterranno opportuno concludere, nel rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale e nell'osservanza della legislazione interna di intrembi i Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-31