Accordo

Art. 31

In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la tossicodipendenza in tutte le sue fasi: - produzione, offerta, consumo, domanda e traffico illecito; - prevenzione della tossicodipendenza; - cura e recupero dei tossicodipendenti. Tale collaborazione sarà fondata sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, sugli accordi bilaterali specifici che le Parti riterranno opportuno concludere, nel rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale e nell'osservanza della legislazione interna di intrembi i Paesi.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-31

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Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991. — Testo vigente | Portale Normativo