Accordo
Art. 34
In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti potranno modificare e adeguare il presente Accordo dietro reciproca intesa e le modifiche entreranno in vigore all'avvenuta notifica della conformità dei requisiti richiesti dalle rispettive normative vigenti.
Firmato in Roma l'8 luglio 1991 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.
PER REPUBBLICA ITALIANA PER GLI STATI UNITI MESSICANI DE MICHELIS
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-34