Accordo

Art. 29

In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti riaffermano il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali, stabilite nell'accordo firmato l'8 ottobre 1965. La parte italiana prenderà in considerazione le priorità di sviluppo del Messico e definirà le modalità attraverso le quali scienziati e professionisti messicani potranno accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Le Parti istituiranno inoltre corsi specifici di formazione. Esse promuoveranno eventi culturali e artistici e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Messico.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-29

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