Accordo
Art. 33
In vigore dal 27 mar 1994
Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Esso viene concluso per un periodo di quattro anni.
L'Accordo Quadro verrà tacitamente rinnovato ogni anno finché una delle Parti non notifichi all'altra la propria denuncia entro sei mesi dalla scadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-33