Art. 30
Accordo

Art. 30

30 / 34
In vigore dal 27 mar 1994
Le Parti rafforzeranno la loro collaborazione in materia giuridica. Esse esamineranno in particolare la possibilità di aderire a convenzioni multilaterali alle quali aderisca una delle Parti firmataria in ambito regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204#art-a-30