Trattato›Titolo I
Art. 7
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
In vigore dal 27 mar 1994
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE
Ai fini dell'applicazione del presente Trattato gli atti, i documenti e le traduzioni, redatti o autenticati dall'autorità giudiziaria o dalle autoritàcompetenti di una delle Parti, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-7