Trattato›Titolo I
Art. 5
PERSONE GIURIDICHE
In vigore dal 27 mar 1994
PERSONE GIURIDICHE
Le disposizioni del presente Trattato riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, salvo l', anche alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio di una delle Parti e sono costituite secondo la legge di una di dette Parti.
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