TrattatoTitolo I

Art. 5

PERSONE GIURIDICHE

In vigore dal 27 mar 1994
PERSONE GIURIDICHE Le disposizioni del presente Trattato riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, salvo l', anche alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio di una delle Parti e sono costituite secondo la legge di una di dette Parti.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-5

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