Trattato›Titolo II
Art. 10
ELEMENTI DELLE COMMISSIONI ROGATORIE
In vigore dal 27 mar 1994
ELEMENTI DELLE COMMISSIONI ROGATORIE
1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:
a) l'autorità giudiziaria richiedente e, ove possibile, l'autorità giudiziaria richiesta;
b) il procedimento per il quale è domandata;
c) il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
d) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
e) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.
2. La Commissione rogatoria contiene altresì, ove necessari per l'atto da espletare, il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle persone da sentire e le domande da porre loro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-10