TrattatoTitolo II

Art. 10

ELEMENTI DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

In vigore dal 27 mar 1994
ELEMENTI DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti: a) l'autorità giudiziaria richiedente e, ove possibile, l'autorità giudiziaria richiesta; b) il procedimento per il quale è domandata; c) il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti; d) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare; e) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. La Commissione rogatoria contiene altresì, ove necessari per l'atto da espletare, il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle persone da sentire e le domande da porre loro.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-10

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