TrattatoTitolo II

Art. 15

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

In vigore dal 27 mar 1994
SCAMBIO DI INFORMAZIONI Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a fornire all'altra Parte informazioni concernenti la legislazione e la giurisprudenza necessarie per una procedura giudiziaria.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-15

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