Trattato›Titolo II
Art. 17
LINGUE
In vigore dal 27 mar 1994
LINGUE
1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese.
2. Gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua dalla Parte richiesta.
3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese e le risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-17