Trattato›Titolo III
Art. 21
RIFIUTO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
In vigore dal 27 mar 1994
RIFIUTO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
Le sentenze sono riconosciute e dichiarate esecutive, salvo che ricorra una delle seguenti circostanze:
a) l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza non è competente secondo i criteri di cui all' del presente Trattato;
b) la sentenza non è passata in giudicato, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunziata;
c) la parte soccombente non è stata citata regolarmente in caso di contumacia ovvero se incapace non è stata regolarmente rappresentata, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunziata;
d) altra sentenza passata in giudicato tra le stesse Parti e sul medesimo oggetto è stata pronunziata dall'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento ovvero è stata da questa riconosciuta se pronunziata in un Paese terzo;
e) è pendente fra le stesse Parti davanti all'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all'introduzione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si richiede il riconoscimento;
f) la sentenza contiene disposizioni tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte nella quale viene richiesto il riconoscimento o contrarie all'ordine pubblico di questa.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-21