TrattatoTitolo III

Art. 26

EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

In vigore dal 27 mar 1994
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento è stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall'autorità giudiziaria di tale Parte.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-26

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