Trattato›Titolo III
Art. 26
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
In vigore dal 27 mar 1994
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE
La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento è stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall'autorità giudiziaria di tale Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-26