TrattatoTitolo III

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 27 mar 1994
DENUNCIA Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica. Fatto a Pechino, il 20 maggio 1991, in duplice esemplare nella lingua italiana e cinese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Trattato. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Popolare di Cina Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-31

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DENUNCIA (Art. 31 Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo