Trattato›Titolo III
Art. 31
DENUNCIA
In vigore dal 27 mar 1994
DENUNCIA
Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.
Ciascuna Parte potrà denunciarlo in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.
Fatto a Pechino, il 20 maggio 1991, in duplice esemplare nella lingua italiana e cinese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Trattato.
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Popolare di Cina
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-31