Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-rd-1
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Questa disposizione di legge è composta da un unico articolo che conferisce una specifica autorizzazione. Il Parlamento autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo internazionale tra Italia e Cina. Il trattato in questione riguarda l'assistenza giudiziaria in ambito civile ed è stato stipulato a Pechino con i relativi allegati. Con questa promulgazione si compie il passaggio legislativo necessario per l'approvazione del trattato da parte dell'ordinamento italiano.
La norma autorizza formalmente il Presidente della Repubblica a ratificare il trattato di assistenza giudiziaria in materia civile stipulato con la Repubblica popolare di Cina.
La norma si rivolge al Presidente della Repubblica, abilitandolo a compiere l'atto di ratifica del trattato internazionale.
A seguito dell'approvazione parlamentare, il Presidente della Repubblica può procedere a firmare e formalizzare la ratifica dell'accordo di cooperazione giudiziaria civile stipulato a Pechino. In questo modo l'Italia compie il passaggio istituzionale previsto dalla legge per confermare l'intesa con la Repubblica popolare di Cina.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.