Art. 1

In vigore dal 27 mar 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-rd-1

In sintesi

Questa disposizione di legge è composta da un unico articolo che conferisce una specifica autorizzazione. Il Parlamento autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo internazionale tra Italia e Cina. Il trattato in questione riguarda l'assistenza giudiziaria in ambito civile ed è stato stipulato a Pechino con i relativi allegati. Con questa promulgazione si compie il passaggio legislativo necessario per l'approvazione del trattato da parte dell'ordinamento italiano.

Perché esiste questa norma

La norma autorizza formalmente il Presidente della Repubblica a ratificare il trattato di assistenza giudiziaria in materia civile stipulato con la Repubblica popolare di Cina.

A chi si applica

La norma si rivolge al Presidente della Repubblica, abilitandolo a compiere l'atto di ratifica del trattato internazionale.

Esempio pratico

A seguito dell'approvazione parlamentare, il Presidente della Repubblica può procedere a firmare e formalizzare la ratifica dell'accordo di cooperazione giudiziaria civile stipulato a Pechino. In questo modo l'Italia compie il passaggio istituzionale previsto dalla legge per confermare l'intesa con la Repubblica popolare di Cina.

Domande frequenti

Chi viene autorizzato da questo articolo?Viene autorizzato il Presidente della Repubblica.
Quale accordo costituisce l'oggetto della ratifica?L'oggetto è il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, comprensivo di allegati.
Quali organi hanno approvato il provvedimento prima della promulgazione?Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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