Trattato›Titolo III
Art. 27
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
In vigore dal 27 mar 1994
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
1. Le transazioni concluse davanti all'autorità giudiziaria nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle due Parti contraenti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.
2. La Parte che richiede il riconoscimento deve presentare una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulta che la stessa ha efficacia esecutiva, corredata di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-27