Trattato›Titolo III
Art. 22
CRITERI DI COMPETENZA
In vigore dal 27 mar 1994
CRITERI DI COMPETENZA
1. Ai fini del presente Trattato, l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza è considerata competente, se:
a) il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza;
b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attività commerciale di una agenzia sita nel territorio di detta Parte;
c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di detta Parte;
d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia, senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
e) in materia contrattuale, il contratto è stato concluso o è stato o dev'essere eseguito nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza ovvero è ivi localizzato il bene oggetto diretto della causa;
f) in materia di responsabilità extracontrattuale, la condotta o l'evento si è verificato nel territorio di detta Parte;
g) in materia di azioni di stato, la persona del cui stato si tratta aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza;
h) in materia di obbligazioni alimentari, il creditore, aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio di detta Parte;
i) in materia di successioni, il de cuius aveva al momento della morte il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza o in questa si trova la maggior parte dei beni;
l) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza.
2. Restano ferme le disposizioni di legge della Parte richiesta riguardanti la competenza esclusiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-22