Trattato›Titolo II
Art. 18
SPESE
In vigore dal 27 mar 1994
SPESE
L'esecuzione dell'assistenza prevista dal presente titolo non dà luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti e gli interpreti, nonché delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall' paragrafo 1 del presente Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-18