TrattatoTitolo II

Art. 14

PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI

In vigore dal 27 mar 1994
PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI 1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire in qualità di testimone o di perito dinanzi alla propria autorità giudiziaria, di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non può essere sotttoposta dalla Parte richiesta a misure coercitive per assicurarne la comparizione o essere assoggettata a sanzioni in caso di mancata comparizione. 2. Nessun testimone o nessun perito, qualunque sia la sua nazionalità, che, in seguito ad una citazione dell'autorità della Parte richiedente, compare davanti a questa autorità, potrà essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna restrizione della propria libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte richiedente. 3. Se la Parte richiedente comunica al testimone o al perito che la sua presenza non è più necessaria, la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di tale comunicazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non può lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni indipendenti dalla propria volontà. La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi è ritornato volontariamente. 4. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonché le diarie e le indennità nella misura prevista dalla legge della parte richiedente.
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