TrattatoTitolo II

Art. 16

TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

In vigore dal 27 mar 1994
TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a trasmettere, su richiesta, all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile necessari per una procedura giudiziaria, con l' osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-16

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TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE (Art. 16 Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo