Trattato›Titolo II
Art. 16
TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE
In vigore dal 27 mar 1994
TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE
Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a trasmettere, su richiesta, all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile necessari per una procedura giudiziaria, con l' osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-16