Trattato›Titolo III
Art. 20
AMBITO DI APPLICAZIONE
In vigore dal 27 mar 1994
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le sentenze in materia civile pronunziate dopo l'entrata in vigore del presente Trattato dall'autorità giudiziaria di una Parte contraente sono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte alle condizioni previste dal presente titolo.
2. Il precedente paragrafo si applica anche alle disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, alle transazioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-20