TrattatoTitolo III

Art. 24

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

In vigore dal 27 mar 1994
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE La Parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare: a) una copia autentica ed integrale della sentenza; b) un documento comprovante che la sentenza è passata in giudicato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa; c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto in caso di contumacia, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa; d) un documento comprovante che l'incapace è stato regolarmente rappresentato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa; e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere precedenti nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-24

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