TrattatoTitolo III

Art. 23

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In vigore dal 27 mar 1994
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. La domanda è proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all' autorità giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza. 2. l'autorità centrale di ciascuna delle Parti fornirà su richiesta ogni informazione utile ad agevolare la proposizione della suddetta domanda.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-23

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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (Art. 23 Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo