Trattato›Titolo III
Art. 23
23 / 31PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
In vigore dal 27 mar 1994
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda è proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all' autorità giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza.
2. l'autorità centrale di ciascuna delle Parti fornirà su richiesta ogni informazione utile ad agevolare la proposizione della suddetta domanda.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-23