TrattatoTitolo II

Art. 12

NOTIFICAZIONE DI ATTI

In vigore dal 27 mar 1994
NOTIFICAZIONE DI ATTI 1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari. 2. La richiesta di notificazione è redatta dall' autoritàcentrale in conformità del modello A) allegato al presente Trattato. 3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell' del presente Trattato. 4. L'attestato èrilasciato dall'autorità centrale della Parte richiesta in conformità del modello B) allegato al presente Trattato. La prova dell'avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la qualità, la data, il luogo e le modalitàdella consegna.
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NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art. 12 Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.) — Testo vigente | Portale Normativo