Trattato›Titolo I
Art. 8
AUTORITÀ CENTRALI
In vigore dal 27 mar 1994
AUTORITÀ CENTRALI
Ciascuna delle Parti designa il proprio Ministero della Giustizia quale autorità centrale per ogni comunicazione o trasmissione di documenti concernenti l'assistenza giudiziaria, di cui al titolo II.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-8