TrattatoTitolo I

Art. 8

AUTORITÀ CENTRALI

In vigore dal 27 mar 1994
AUTORITÀ CENTRALI Ciascuna delle Parti designa il proprio Ministero della Giustizia quale autorità centrale per ogni comunicazione o trasmissione di documenti concernenti l'assistenza giudiziaria, di cui al titolo II.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-8

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