Trattato›Titolo I
Art. 4
GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO
In vigore dal 27 mar 1994
GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DALLE SPESE
DEL PROCEDIMENTO
1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, del gratuito patrocinio.
2. I cittadini di ciascuna delle Parti godono parimenti nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse e dalle spese del procedimento, nonchédi qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge.
3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione della sentenza.
4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza o il domicilio nel territorio di una delle Parti, tale certificazione è rilasciata dalla autoritàdiplomatica o consolare competente della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.
Storico versioni
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