TrattatoTitolo I

Art. 2

PROTEZIONE GIUDIZIARIA

In vigore dal 27 mar 1994
PROTEZIONE GIUDIZIARIA I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti spettanti ai cittadini di quest'ultima e hanno diritto di accedere all'autorità giudiziaria dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo