TrattatoTitolo I

Art. 3

DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

In vigore dal 27 mar 1994
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle due Parti contraenti, che promuovono un procedimento dinanzi all' autorità giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualità di terzi, non puòessere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o in ragione della mancanza del domicilio o della residenza sul territorio di quest'ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo