Trattato›Titolo I
Art. 3
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"
In vigore dal 27 mar 1994
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"
Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle due Parti contraenti, che promuovono un procedimento dinanzi all' autorità giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualità di terzi, non puòessere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o in ragione della mancanza del domicilio o della residenza sul territorio di quest'ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-3