Trattato›Titolo I
Art. 6
AMBITO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
In vigore dal 27 mar 1994
AMBITO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Ai sensi del presente Trattato l'assistenza giudiziaria comprende:
a) su richiesta, le notificazioni e le commissioni rogatorie;
b) su richiesta, lo scambio di informazioni giuridiche e la trasmissione di atti di stato civile necessari per una procedura giudiziaria;
c) su richiesta di parte, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-6